Statuto


TURISMO VERDE TORINO
ASSOCIAZIONE PER L’AMBIENTE, IL TERRITORIO, E LA CULTURA RURALE

TITOLO I


ART. 1 – COSTITUZIONE

Per iniziativa della Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, della Provincia di Torino ,  che assume la qualifica di socio promotore, è costituita l’ Associazione Provinciale dell’Agriturismo: Turismo Verde, per   l’Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale di Torino, che sarà chiamata “ TURISMO VERDE TORINO”, e di seguito denominata “L’Associazione”,  con sede in Torino, via San Francesco da Paola n°22. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. L’associazione non persegue fini di lucro.


ART. 2 - SCOPI

L’associazione, ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese agricole , che svolgono l’attività di agriturismo di fattoria sociale e di fattoria didattica , nella sua accezione più ampia, secondo la vigente legislazione, in tutte le sedi istituzionali, economiche e politiche, nei confronti delle istituzioni pubbliche, della pubblica amministrazione, delle organizzazioni sociali, economiche e politiche, provinciali e regionali, al fine dello sviluppo  e crescita delle imprese associate, della formazione  professionale ed imprenditoriale degli agricoltori associati e dell’intero comparto dell’agriturismo, , nell’ambito di una strategia complessiva volta a favorire una maggiore multifunzionalità delle aziende agricole.
L’associazione persegue pure lo scopo di  fornire alle imprese associate, i necessari servizi di assistenza e consulenza, per una efficiente e qualificata gestione dell’attività agrituristica, nel rispetto della conservazione dell’ambiente, della cultura rurale e del territorio, e a tal fine  potrà:
a)      promuovere la costituzione di consorzi o altre forme associative tra le aziende agrituristiche associate, per la gestione comune di fasi delle attività aziendali, compresi i consorzi fidi, i consorzi per la creazione e tutela di marchi di qualunque genere di aziende agrituristiche associate, nonché dei loro prodotti o servizi; consorzi e\o cooperative acquisti e vendite;
b)   promuovere e istituire anche attraverso la costituzione di appositi organismi, l’organizzazione e la consulenza per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. 
c) promuovere e istituire per i propri soci programmi di formazione, di  informazione e di assistenza tecnica e consulenza per la gestione in maniera efficiente e qualificata delle aziende associate, nell’ambito della gestione aziendale di produzione;
d)  partecipare e promuovere direttamente o per conto delle proprie imprese           associate, a progetti e programmi finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari, svolgendo pure, funzioni di coordinamento, amministrazione, consulenza e quant’altro necessario per la puntuale realizzazione del progetto o programma;
e) organizzare, con specifici disciplinari, tutte le aziende agricole associate alla CIA TORINO che svolgono altri tipi di ospitalità, di ristorazione e di svago dell’ospite, che contribuiscono allo sviluppo del territorio rurale, dei suoi prodotti e delle sue specificità.
    f) Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione  può associare o    aderire essa stessa ad enti ed organizzazioni pubbliche e private anche sovranazionali, aventi obiettivi compatibili con i propri.

Al fine di valorizzare e diffondere tra i consumatori ed utenti, i servizi ed i prodotti delle imprese associate,  l’associazione potrà:

a)      promuovere iniziative culturali e commerciali di divulgazione dell’agriturismo e delle altre attività indicate in premessa, presso tutti i settori della società civile, in particolare quella urbana;
b)      organizzare riunioni, seminari, dibattiti, mostre, incontri, fiere, mercati e altre iniziative similari sia per gli associati che per gli utenti dei servizi;
c)       organizzare e coordinare iniziative di qualunque genere, in particolare: campagne pubblicitarie, edizioni di libri e periodici specialistici, guide, atte a favorire la conoscenza delle aziende agrituristiche dei soci, dei prodotti tipici, e delle opportunità di turismo rurale e venatorio presso i consumatori ed utenti.
 L’associazione perseguirà gli scopi sociali, d’intesa con la Dirigenza di CIA TORINO, che provvederà a sostenerla anche economicamente, con mezzi propri o attraverso finanziamenti pubblici o privati atti appunto al compimento degli scopi citati, tutto questo nel pieno rispetto dello statuto Nazionale e Regionale. 



ART. 3 – SOCI

Possono essere soci tutti gli imprenditori agricoli associati alla Confederazione Italiana Agricoltori – CIA e tutti coloro i quali, secondo lo statuto CIA, possono ad essa aderire, che svolgono  attività di agriturismo nella sua accezione più ampia , secondo la vigente legislazione , e, secondo specifici disciplinari , tutti gli imprenditori agricoli associati alla CIA che svolgono altri tipi di ospitalità e di ristorazione, tutte le aziende o associazioni artigianali e culturali che contribuiscono  allo sviluppo del territorio rurale, dei suoi prodotti, e delle sue specificità, presenti sul territorio provinciale o nelle province limitrofe, laddove non siano già presenti altre associazioni agrituristiche CIA. Possono altresì essere associati i fruitori dei servizi svolti dalle aziende iscritte nel libro soci di TURISMO VERDE TORINO che con il loro operato di sostegno allo stesso, contribuiscano al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2.
 L’adesione all’ Associazione avviene mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo da parte del titolare dell’azienda richiedente o del legale rappresentante (in caso di figura giuridica) attraverso specifiche modulistiche fornite da TURISMO VERDE TORINO. La richiesta verrà accettata o respinta attraverso la valutazione insindacabile del Consiglio direttivo dell’associazione, che si avvarrà a tale scopo del regolamento interno di seguito denominato “Codice Etico”. 


ART. 4 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e del regolamento della CIA Provinciale, nonché ad attenersi puntualmente alle deliberazioni degli organi statutari legittimamente emesse.


ART. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni socio dovrà versare le quote associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione per  i nuovi soci ed entro l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno per i soci già iscritti.
Le quote saranno così suddivise:
·         Quota associativa (una tantum)
·         Quota annuale
In caso di necessità il Consiglio Direttivo potrà decidere di applicare quote aggiuntive o diversificate in base alla dimensione o tipologia dell’azienda del socio.
Il patrimonio dell’Associazione sarà altresì composto da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti.


ART. 6 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora il socio violi gli obblighi statutari, ovvero non ottemperi ai deliberati degli organi statutari, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo

Le sanzioni disciplinari comminabili ai soci sono le seguenti:
·         il biasimo, la censura scritta,
·         la interdizione per un massimo di sei mesi dalla attività sociale,
·         la radiazione e la espulsione.
Il socio soggetto a tali provvedimenti potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sanzione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso della interdizione si avrà l’automatica decadenza del socio dagli Organi direttivi di cui egli fa parte.


ART. 7 – ESCLUSIONE

L’esclusione può essere altresì dichiarata nei confronti dei soci che hanno perduto, anche temporaneamente, i requisiti di ammissione alla Associazione, o per aver interrotto il rapporto associativo, per qualunque ragione o causa con la CIA.


ART. 8 – RECESSO

Il socio può recedere dall’associazione per recesso volontario,  da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza dell’anno solare. In mancanza di comunicazione il socio deve provvedere al pagamento delle quote di adesione per l’anno successivo.

TITOLO II

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell’Associazione Provinciale TURISMO VERDE TORINO sono:

1.       L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3.             La Giunta  Esecutiva
4.       Il Presidente
5.       Il Collegio dei Probiviri
   

ART. 10 –  ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote associative come da Art. 6.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente una volta all’anno in forma scritta dieci giorni prima della data della riunione e può essere altresì convocata, salvo congrua motivazione da almeno un terzo dei soci.
Le elezioni per gli Organi Dirigenti si  svolgono abitualmente a scrutinio segreto, salvo che non sia deciso altrimenti dall’Assemblea stessa su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a)   elegge ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo
b)   stabilisce le linee di strategia politico sindacale di programma di indirizzo in relazione alle esigenze e agli interessi delle imprese associate;
c)  esamina lo stato dello  sviluppo associativo sul territorio e definisce le misure da assumere a sostegno dello stesso;
d)  assume ogni deliberazione in materia inerente i problemi del settore agrituristico e del turismo rurale;
e) delibera, in seduta straordinaria, le modifiche statutarie che si rendessero necessarie tra una  Assemblea Congressuale  e l’altra;
f) delibera su ogni altra questione non dipenda direttamente dagli altri organi    direttivi.
g) approva il rendiconto, il preventivo di spesa ed il programma delle attività da svolgere entro il primo trimestre di ogni anno.
h) delibera su eventuali avanzi di gestione.
   

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dell’Associazione tra i soci presenti e rimane in carica  per la durata di quattro anni.
Per volontà dell’Assemblea possono altresì entrare a fare parte del Consiglio Direttivo, due Dirigenti della CIA provinciale.
Esso è l’Organo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
1.      attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee  programmatiche di politica sindacale ed organizzativa dell’Associazione, stabilite dall’Assemblea;
2.      delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;
3.      costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone la organizzazione e le funzioni;
4.      nomina il direttore o il segretario generale;
5.      approva il regolamento interno della associazione, nonché i regolamenti ed i disciplinari dei marchi di cui la Associazione è titolare;
6.      propone agli organi della CIA l’adesione e la affiliazione di altre Organizzazioni nonché la cessazione del rapporto instaurato;
7.      delibera l’adesione ad Organizzazioni rappresentative del settore che operano a livello sovranazionale;
8.      delibera, su  proposta  della Presidenza, l’adesione ad organismi, istituti, enti che operano con carattere nazionale e abbiano come obiettivo la qualificazione e lo sviluppo del settore;
9.      delibera su proposta della Presidenza la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, Organismi in genere del settore economico di competenza con valenza provinciale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dall’Associazione stessa. Su proposta della Presidenza, delibera la revoca degli stessi;
10.  concorre alla scelta del personale operante nell’Associazione, ai diversi livelli, d’intesa con le competenti strutture della CIA;
11.  delibera in merito all’acquisto, permuta, vendita di beni immobili e mobili nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dall’Assemblea;
12.  convoca, su proposta della Presidenza, l’Assemblea dell’Associazione;
13. decide le  quote annuali associative, ordinarie ed integrative;
14. delibera sulle domande di iscrizione, nonché sulla esclusione dei propri soci;
15. elegge al suo interno il Presidente ed un vice Presidente.
16. ha facoltà di nominare la giunta esecutiva.

ART. 12 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provinciale è composto da 3 a 11 membri eletti tra i soci presenti all’Assemblea e tra i dirigenti della CIA Provinciale per un massimo di due.
Il Consiglio Direttivo provinciale alla sua prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo provinciale decadono in caso di 3 assenze consecutive non giustificate. I componenti decaduti o cessati vengono sostituiti con i primi dei non eletti o, in mancanza, cooptati tra i soci dal Consiglio direttivo provinciale. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla eventuale ratifica o ad una diversa nomina.


ART. 13 –  GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo tra i membri che ne fanno parte o tra i dirigenti di CIA provinciale.
Essa è tenuta a gestire le attività dell’Associazione, e a svolgere le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza la Giunta Esecutiva può deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica dello stesso alla prima riunione.
La giunta esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di due membri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica per quattro anni e vengono nominati ad ogni rinnovo delle cariche sociali.


ART. 14 –  COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell’Associazione più altri due membri, di cui almeno uno nominato tra i dirigenti di CIA provinciale, ed il rimanente scelto tra i  membri del Consiglio Direttivo.


ART. 15 –  PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi membri.
Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta la Associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari.
Il Presidente presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell’Associazione; può delegare membri del Consiglio Direttivo a rappresentare l’Associazione per determinati atti.
Egli ha la responsabilità del buon andamento della Associazione, garantendone il corretto e democratico funzionamento.
Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno e propone allo stesso la convocazione dell’Assemblea.
Il Presidente ha la responsabilità dell’attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
Nell’esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di un vice Presidente, che in caso di impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni ed anche in sede legale.


ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea provinciale.

 Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, dura in carica quattro anni.

Il Collegio decide su eventuali controversie tra soci, tra i soci e l'Associazione,  che abbiano ad oggetto diritti relativi al presente statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell’Assemblea.


TITOLO III


ART. 17 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI SOCIALI

L’Assemblea si riunisce una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qual volta vi sia la necessità di procedere a modifiche dello Statuto e a nuove elezioni degli Organi per decadenza degli stessi.

L’Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno degli  aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore, è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, nella assemblea, la presenza di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ed il Consiglio Direttivo sono presieduti dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza l’Assemblea nomina un proprio Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo provinciale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

E’ segretario degli organi sociali il segretario provinciale dell’Associazione.


ART. 18 – RINNOVO CARICHE

Tutte le cariche elettive sono rinnovate ogni quattro anni.

I membri cooptati o nominati durante l’esercizio restano in carica fino alla scadenza naturale degli organi.

I membri di diritto decadono dalla carica quando viene meno la fonte di legittimazione.

La perdita di qualifica di socio comporta la decadenza dalla carica elettiva eventualmente ricoperta.
 
TITOLO IV
ART. 19 – GESTIONE FINANZIARIA

TURISMO VERDE TORINO è un’associazione che non ha scopo di lucro, ogni operazione finanziaria utile al raggiungimento degli scopi di cui all’Articolo 2 e non coperta dal patrimonio della stessa, sarà soggetta ad attenta verifica da parte di CIA Provinciale, la quale delibererà a sua discrezione la copertura finanziaria rispetto ogni singola iniziativa ed alla integrazione delle spese ordinarie. La richiesta di finanziamenti  ad Enti ed Istituzioni pubbliche o private avverrà tramite progetti concordati e promossi in stretta collaborazione con CIA Provinciale. 


ART. 20 – SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Turismo Verde Torino e la devoluzione dei beni, ai sensi dell’art. 19 del presente statuto, occorre, nella Assemblea, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provinciale decide sulle modalità per la liquidazione dei beni, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, i beni costituenti il patrimonio sociale sono devoluti al Fondatore.


TITOLO IV

Art. 21 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

L’Associazione Provinciale affianca al simbolo Nazionale di TURISMO VERDE  il logotipo della CIA, e, su decisione del Consiglio Direttivo, ogni altro logo e simbolo, congiuntamente o disgiuntamente, ritenuto necessario ad identificare particolari attività, prodotti o servizi.
Il simbolo ed il logotipo di Turismo Verde sono di proprietà esclusiva della Associazione Nazionale. I soci di TURISMO VERDE TORINO utilizzeranno il simbolo e l’insegna nazionali su concessione della stessa, la quale può revocare la concessione a suo insindacabile giudizio.


Art. 22 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione, previa delibera di approvazione della Presidenza Provinciale CIA.
Entro 90 giorni dall’approvazione dello Statuto sarà redatto il regolamento di attuazione che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Provinciale attribuisce ed affida al Presidente, con i più ampi poteri in merito, espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione e per eventuali modifiche richieste dalla Presidenza Nazionale CIA.