Riferimenti normativi

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

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Estratto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale (GU n.
175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171) - Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010.

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CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE
Art. 53. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di
alcool)
1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade).
- 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata lavendita per asporto di bevande
superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2
alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE
Art. 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi
modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche'
chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei
circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la
vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia
diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre
le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino
verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì
esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5
grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo
e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore
pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali,
comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia'
rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma
nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente
comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state
contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-
quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita'
ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la
valutazione dell'autorita' competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre
forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.

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